(Pubblicato  nel  1°  suppl.  al  Bollettino  ufficiale della Regione
          Friuli-Venezia Giulia n. 9 del 27 febbraio 2008)
                            IL PRESIDENTE
   Visto  il  decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n. 102 recante
«Regolamentazione  dei  mercati  agroalimentari, a norma dell'art. 1,
comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
   Considerato  che il citato decreto legislativo, all'art. 3, indica
la forma giuridica societaria che le organizzazioni di produttori, di
seguito   denominate   OP,   devono   assumere   ai   fini  del  loro
riconoscimento,  nonche'  i  contenuti dei loro statuti e i requisiti
minimi  che le stesse devono possedere in termini di numero di soci e
di fatturato;
   Considerato  che l'art. 4 dello stesso decreto legislativo demanda
alle  regioni  il  compito  di riconoscere le OP operanti sul proprio
territorio,  sulla  base  dei  requisiti  di cui all'art. 3, comma 3,
ovvero  in  base  a  requisiti piu' restrittivi fissati dalle stesse,
rimandando a successivo atto del Ministero delle politiche agricole e
forestali la rideterminazione dei parametri stessi;
   Considerato  che  con  decreto del Presidente della Regione del 12
ottobre  2005,  n.  0354/Pres.,  e'  stato  approvato il «Regolamento
recante  le  modalita'  di  riconoscimento  delle  Organizzazioni dei
produttori in applicazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n.
102»,   nelle   more  dell'emanazione  del  decreto  ministeriale  di
rideterminazione dei parametri suindicati;
   Visto  l'art.  9  della  legge  regionale  25  agosto 2006, n. 17,
recante   «Interventi  in  materia  di  risorse  agricole,  naturali,
forestali   e   montagna   in  materia  di  ambiente,  pianificazione
territoriale,  caccia  e pesca», il quale prevede che con decreto del
Presidente   della  Regione,  su  proposta  della  Giunta  regionale,
conformemente  alla  normativa  nazionale  vigente, sono stabilite le
procedure per il riconoscimento delle OP e la revoca dello stesso;
   Considerato che l'art. 11 della citata legge regionale n. 17/2006,
contiene   disposizioni   per  il  controllo  e  la  vigilanza  sulle
Organizzazioni dei produttori;
   Richiamato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del 12 febbraio 2007 n. 85/TRAV, di attuazione
del  decreto  legislativo n. 102/2005, recante i requisiti minimi per
il  riconoscimento  delle  OP,  le  modalita'  per  il controllo e la
vigilanza  delle  stesse,  al  fine  di  accertare  il  rispetto  dei
requisiti  per  il  riconoscimento nonche' le modalita' per la revoca
del riconoscimento;
   Ritenuto  necessario,  pertanto,  adottare  una  nuova  disciplina
regolamentare   concernente  le  modalita'  di  riconoscimento  delle
predette  OP,  in  esecuzione  dell'art.  9,  comma  2,  della  legge
regionale  n.  17/2006  e  in  conformita'  alla  normativa nazionale
vigente,  abrogando  il  precedente regolamento approvato con decreto
del Presidente della Regione del 12 ottobre 2005, n. 0354/Pres.;
   Atteso  che  nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia non sussistono
condizioni   produttive   e   organizzative   tali  da  prevedere  la
costituzione  di  forme associate di OP (organismi di secondo grado),
previste  dall'art.  5  del  decreto  legislativo e che, pertanto, si
ritiene   di   non  prevedere  per  le  stesse  alcuna  modalita'  di
costituzione;
   Visto   il   regolamento  di  organizzazione  dell'Amministrazione
regionale e degli enti regionali approvato con decreto del Presidente
della   Regione   27   agosto   2004,   n.  0277/Pres.  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
   Vista  la  legge  regionale  20  marzo  2000,  n.  7  e successive
modifiche ed integrazioni;
   Visto lo Statuto di autonomia;
   Su  conforme  deliberazione  della Giunta regionale n. 395 dell'11
febbraio 2008;

                              Decreta:

   1.  E'  approvato  il  «Regolamento  recante  le  procedure per il
riconoscimento  e  la  revoca  delle  organizzazioni di produttori in
esecuzione  dell'art.  9  della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17
«Interventi  in  materia  di  risorse agricole, naturali, forestali e
montagna  e  in  materia  di  ambiente,  pianificazione territoriale,
caccia  e  pesca»,  nel testo allegato al presente decreto, del quale
forma parte integrale e sostanziale.
   2.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di osservano e di farlo
osservare come regolamento della Regione.
   3.  Il  presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione.
                                ILLY